A cura di Leonardo Arienti

Questi due approfondimenti hanno lo scopo di fornire un quadro d’insieme di quelli che sono i principali e più tradizionali strumenti di segregazione del patrimonio familiare.

 

Premesse:

Il presente articolo, predisposto in collaborazione con SIFIR fiduciaria, ha lo scopo di fornire un quadro d’insieme di quelli che sono i principali e più tradizionali strumenti di segregazione del patrimonio della famiglia e finalizzati a:

  • tutelare il patrimonio della famiglia;
  • garantire un adeguato passaggio generazionale che consenta di impedire, o comunque limitare, l’insorgere delle tipiche controversie dovute al passaggio generazionale della proprietà dei beni facenti parte dell’asse ereditario.

In tale contesto Arienti-Abruzzese – specializzato nella consulenza tributaria e legale – e SIFIR – società fiduciaria specializzata nell’attività orientata alla conservazione dei patrimoni dei clienti – offrono servizi altamente specializzati e personalizzati, dedicati ad una clientela esigente ed attenta alla tutela del proprio patrimonio e della propria riservatezza.

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La tutela del patrimonio della famiglia: soggetti interessati

 

La tutela del patrimonio della famiglia e la garanzia di un attento passaggio generazionale sono delle tematiche che coinvolgono una moltitudine di soggetti, a prescindere dalla consistenza del loro patrimonio.

In astratto, tutti potrebbero ovviamente essere interessati alla tutela del loro patrimonio, sia dalla possibile aggressione da parte di terzi, sia da possibili dinamiche future che potrebbero in qualche modo minarne la consistenza (ad esempio: eventuali separazioni e/o divorzi, gestione delle dinamiche familiari, secondi matrimoni, successioni o donazioni, problematiche di passaggio generazionale nell’azienda, eventi futuri ed incerti, etc..).

Soprattutto in ordine al passaggio generazionale dell’azienda “di famiglia”, le problematiche relative a tale passaggio sono solitamente sottovalutate. Al contrario, esse si rivelano essere di fondamentale importanza per le sorti dell’impresa che si intende trasferire ai propri eredi alla quale spesso non è garantita un’adeguata continuità.

Fin da subito occorre precisare che non esiste un istituto migliore di un altro. E’ invero necessario di volta in volta valutare le diverse esigenze del singolo soggetto. Certo è che, maggiore sarà il grado di litigiosità della famiglia, l’esposizione e la consistenza del patrimonio, più delicata dovrà essere la pianificazione patrimoniale.

Da ultimo deve precisarsi che il concetto di “famiglia” così definita dell’art. 29 della Costituzione come “società naturale fondata sul matrimonio” ha subito, e sta ancora subendo, una forte evoluzione sia normativa sia giurisprudenziale volta a riconoscere, da una parte, alcuni diritti propri del coniuge anche al convivente more uxorio e, dall’altra, tesa a riconoscere l’assimilabilità al matrimonio delle c.d. unioni civili.

Sebbene alcuni istituti possano essere applicati unicamente in costanza di matrimonio (i.e. il fondo patrimoniale), altri prescindono (i.e. il trust) o possono prescindere (i.e. il patto di famiglia) dalla sussistenza di tale vincolo.

 

La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale e il trust

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un vincolo posto da uno dei due coniugi, da entrambi ovvero da un soggetto terzo, su un complesso di beni determinati e nell’interesse della famiglia.

Secondo quanto previsto dell’art. 167 cod. civ. il fondo è costituito dai beni (i.e. beni immobili, mobili registrati o titoli di credito) destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, volti cioè a garantire ai suoi membri il godimento di un determinato tenore di vita.

La ratio della norma è quella di assicurare alla famiglia una sorta di patrimonio “separato”, privo di personalità giuridica propria, non soggetto al principio generale di responsabilità patrimoniale presente e futura per le obbligazioni assunte cui all’art. 2740 cod. civ.

Con il fondo patrimoniale si assiste ad una forma di segregazione parziale (i.e. aggredibilità solo parziale da parte dei creditori) dei beni destinati ai bisogni della famiglia ed ai quale attingere nei momenti di bisogno con particolare attenzione alle esigenze dei figli, considerati degni di una particolare tutela.

Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico. Può essere costituito da un solo dei coniugi, da ambedue i coniugi o da un terzo, anche per testamento.

Possono essere assoggettati al fondo non soltanto i diritti di priorità ma anche altri diritti reali come quello di superficie, usufrutto ed enfiteusi. Rimangono esclusi quelli di uso, abitazione e le servitù in quanto legate all’intuito personale (i.e. alle qualità personali del soggetto).

Per l’assoggettabilità al regime del fondo patrimoniale di particolari tipologie di beni, si assiste tuttora ad un dibattito sia in dottrina che giurisprudenza. Ad esempio, secondo un certo orientamento, l’azienda e le partecipazioni in una società responsabilità limitata non sarebbero idonee ad essere segregate nel fondo.

 

Amministrazione e cessazione del fondo patrimoniale

La proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti nell’atto di costituzione. Da ciò si desume che ciascun coniuge possa riservarsi la proprietà del singolo bene. Se uno dei due coniugi si riserva la proprietà su un bene, al fondo verrà attribuito un diritto assimilabile all’usufrutto vincolato al soddisfacimento dei beni della famiglia. Dunque, la costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni, ma non incide sulla proprietà dei beni stessi che rimane in capo ai coniugi ovvero ad uno di essi.

I beni costituenti il fondo sono vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e l’esecuzione da parte dei creditori sui beni del fondo e sui loro frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. art 170 cod. civ.). Per “bisogni della famiglia” devono intendersi le esigenze finalizzate all’armonico sviluppo della famiglia.

L’amministrazione dei beni in fondo è regolata dalle norme relative alla comunione legale dei beni tra i coniugi (ex art. 168 cod. civ.). Tuttavia, il compimento di atti di straordinaria amministrazione spetta ai coniugi congiuntamente. In questo caso, qualora la proprietà del bene in fondo patrimoniale fosse solo di uno dei coniugi, egli non potrebbe liberamente disporre del bene se non previo consenso dell’altro coniuge. In caso di figli maggiorenni, è necessario anche il loro consenso mentre, se i figli sono minorenni, l’autorizzazione dovrà essere concessa dal Tribunale. In tale contesto deve precisarsi che l’art. 168 cod. civ. è ad ogni modo derogabile.

La disposizione dei beni in un fondo patrimoniale può subire le azioni revocatorie ordinaria (ex art. 2901 cod. civ. ed è proponibile entro il termine di cinque anni dalla costituzione del fondo), fallimentare (artt. 64 e s.s. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 proponibile in termini più ristretti ma con meno onori probatori) e la nuova azione revocatoria ex art. 2929 bis cod. civ. rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” ed introdotto con D.L. n. 83 del 27 giugno 2015 (vedi articolo dedicato “Il nuovo articolo 2929-bis cod. civ.: l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità”).

Costituiscono causa di cessazione del fondo patrimoniale l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ad ogni modo, non genera la cessazione del fondo la separazione personale tra coniugi. Inoltre, tra le cause di cessazione non è espressamente prevista dalla legge quella dell’accordo tra i coniugi. Si ritiene tuttavia ammissibile in dottrina lo scioglimento del fondo patrimoniale per espressa volontà delle parti costituenti.

In conclusione il fondo patrimoniale è uno strumento relativamente duttile ed economico che ha quale presupposto il vincolo coniugale dei coniugi e dunque è precluso ai soggetti non coniugati ma con figli, ai vedovi oppure ai conviventi more uxorio. In considerazione di ciò, il fondo patrimoniale viene meno con la cessazione, per qualsiasi motivo, del matrimonio. L’istituto in analisi potrà essere un utile strumento di segregazione patrimoniale in particolare modo per le coppie relativamente stabili e giovani, che possano meglio giustificare la costituzione del fondo ai fini del soddisfacimento dei bisogni presenti e futuri della famiglia.

 

Il Trust

Il trust è un istituto che non appartiene al nostro ordinamento. Esso trae le proprie origini nel sistema di common law ed, in particolare, è nato in Inghilterra paese in cui si è svolta la sua evoluzione lungo i secoli.

Nel nostro ordinamento giuridico il trust è stato riconosciuto a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 (L. 16 ottobre 1989 n. 364). Mancando una normativa interna che disciplini l’istituto, esso viene applicato mediante un meccanismo di “importazione” di una legge estera. Così, in sede di istituzione di un trust, esso dovrà richiamare una legge di un paese che lo riconosca espressamente come istituto e ne regoli le dinamiche (es. Legge Inglese, Legge della Nuova Zelanda, Legge di San Marino…etc).

 

Struttura del Trust

In linea di massima, la struttura dei trust è la seguente: un soggetto denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (legal owner) gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor) nell’interesse ed a beneficio di un soggetto (beneficiary) oppure per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico.

A tali soggetti possono essere affiancate altre figure terze con funzione di garanzia e/o vigilanza sull’operato del trustee (i.e. protector o enforcer) che potrà essere una persona fisica oppure una persona giuridica. La tripartizione dei ruoli (settlor, trustee e benificiary), che deve essere ben definita ed autonoma secondo il diritto inglese, trova temperamenti secondo altre leggi regolatrici che ammettono la validità di trust nei quali il settlor sia anche trustee ovvero beneficiario (i.e. trust autodichiarato).

 

Oggetto ed effetto del Trust

Per quanto riguarda l’oggetto del trust, questo può essere rappresentato sia da beni immobili, più frequentemente, che da beni mobili, da universalità di mobili e da diritti reali di godimento e di credito (soprattutto titoli azionari). Non vi sono limiti per la determinazione dell’oggetto di un trust, purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, cod. civ..

L’effetto più importante che il trust produce è rappresentato dallo spossessamento dei beni conferiti in trust dal proprietario/disponente e dalla cosiddetta segregazione patrimoniale dei beni conferiti. Questo in sostanza significa che i beni posti in trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile “stato di fatto” e che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in trust.

La segregazione fa sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust.

Come già visto per il fondo patrimoniale, anche la disposizione dei beni trust può subire le azioni revocatorie ordinaria (ex art. 2901 cod. civ. e proponibile entro il termine di cinque anni), fallimentare (artt. 64 e s.s. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 proponibile in termini più ristretti ma con meno onori probatori) e la nuova azione revocatoria ex art. 2929 bis cod. civ.

 

Cessazione del Trust

La cessazione del trust varia a seconda della tipologia del trust adottato. Normalmente il trust cessa al raggiungimento dello scopo ovvero quanto il patrimonio dello stesso è stato esaurito. Il trust potrebbe cessare anche anticipatamente per eventi patologici che lo interessano. In tal caso dipenderà dal regolamento adottato ovvero dalla legge applicabile all’istituto. Casi tra i più frequenti di cessazione anticipata del trust è la morte del trustee persona fisica in assenza di una previsione su come nominarne uno in sostituzione.

In conclusione, il trust è un istituto molto sofisticato che permette una personalizzazione molto ampia in considerazione di quelle che sono le esigenze presenti e future del settlor o dei beneficiari (i.e. segregazione patrimoniale, passaggio generazionale ovvero entrambi). Ad ogni modo, affinché possa essere un efficace strumento di segregazione patrimoniale, esso deve però essere predisposto con la dovuta cura del caso, evitando la sovrapposizione dei ruoli e generando uno spossessamento effettivo dei beni da parte del settlor. I limiti del trust sono il costo relativamente alto dell’istituto ed una giurisprudenza sia civile che tributaria piuttosto altalenante.

A cura di Leonardo Arienti