A cura di Lorenzo Arienti

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Normativa Sovranazionale

Convenzione de L’Aia del 1° luglio 1985 (Ratifica: L. n. 364/1989);

Direttiva 849/2015 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20/05/2015;

Direttiva 843/2018 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

Normativa Interna

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Art. 73;

D.Lgs. 90/2017;

D.L. 167/1990;

D.Lgs. 231/2007;

Prassi

Risoluzione AE, n. 8/E del 17 gennaio 2003;

Circolare AE, 43/E del 10 ottobre 2009;

Circolare AE, 61/E del 27 dicembre 2010;

Provvedimento AE, n. 151663/2013;

Circolare AE, n. 38E/2013, par. 1.1.1.;

 

PREMESSA

L’art. 2 comma 2 della Convenzione dell’Aia, nell’elencare quelle che sono le principali caratteristiche del trust, sottolinea che il trustee ha l’effettivo potere nonché dovere di amministrare e disporre di beni che costituiscono una massa ben distinta, non facente parte del suo patrimonio o del patrimonio di altri, ed a lui contrattualmente affidati dal / dai disponente/i.

La necessità di questa netta distinzione / separazione del patrimonio conferito nel trust è rimarcata dal successivo comma 3, secondo il quale il settlor può riservarsi prerogative e diritti che comunque non precludano al trustee la piena possibilità di disporre e amministrare i beni conferiti.

Ne deriva che il trust può essere riconosciuto ai fini fiscali solo se presenta tutte le caratteristiche previste dalla convenzione e se è chiaramente identificabile la creazione di un patrimonio separato, trasferito appunto in un trust e affidato in amministrazione al trustee [efn_note]Diversamente, in mancanza di questa netta distinzione, il trust assumerebbe la qualifica di mero soggetto interposto a chi effettivamente esercita il controllo ovvero il disponente o il beneficiario. Tale concetto è stato ampiamente ribadito dalla Circolare 43/E del 10 ottobre 2009, e dalla successiva Circolare 61/E del 27 dicembre 2010, con le quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito diverse indicazioni ed elenchi esemplificativi di ipotesi in cui il trust è da considerarsi soggetto fittiziamente interposto e quindi soggetto non operante.[/efn_note].

Ai fini della determinazione della residenza del trust, occorre fare riferimento alla normativa fiscale.

Infatti, l’art. 73 del TUIR, nel ricomprendere i trust tra gli enti non commerciali e quindi tra i soggetti passivi d’imposta, al terzo comma, considera residenti quei soggetti che per la maggior parte del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel  territorio dello Stato.

Inoltre, in relazione ai trust esteri, il legislatore introduce due casi di presunzione di residenza nel territorio dello Stato.

Una presunzione iuris tantum quando il trust viene istituito in un paese non collaborativo, ovvero non incluso nella white list di cui all’art. 1 del D.M. del 4 settembre 1996[efn_note]Aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 23 marzo 2017.[/efn_note], in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sia fiscalmente residente in Italia.

Una presunzione iuris et de iure quando, successivamente alla sua costituzione, viene operata un’attribuzione che comporti a favore del trust “il trasferimento di proprietà di immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.

Di conseguenza, i trust (quali enti assimilati agli enti non commerciali) residenti fiscalmente nel territorio dello Stato, se, nel corso del periodo di imposta detengono o hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, sono tenuti, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, D.L. 167/1990 e successive modificazioni, ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

 

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

A partire dai redditi prodotti nel 2013, le persone fisiche, le Società Semplici e gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato devono compilare il cd. Quadro RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE / IVAFE[efn_note]Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).[/efn_note].

Tale obbligo è previsto dall’art. 4, comma 1, del DL 28 giugno 1990, n. 167, recentemente modificato dall’ art. 8, comma 7, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, rubricato “dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività” che espressamente prevede: “Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società  semplici  ed equiparate ai sensi dell’articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  in  Italia  che,  nel  periodo   d’imposta,   detengono investimenti  all’estero  ovvero  attività  estere  di  natura  finanziaria, suscettibili di produrre redditi  imponibili  in  Italia,  devono  indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti  agli  obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente  periodo  che,  pur  non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi  dell’investimento  secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp),  e  dall’articolo  20 del  decreto  legislativo  21  novembre   2007,   n.   231,   e   successive modificazioni.

Di conseguenza, sono soggetti all’obbligo di monitoraggio fiscale, e quindi alla compilazione del Quadro RW, non solo i detentori diretti, persone fisiche, enti non commerciali e società  semplici, di investimenti o attività estere di natura finanziaria, ma anche i titolari effettivi dell’investimento, così come identificati dalla normativa antiriciclaggio.

Tale normativa, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [c.d. “Antiriciclaggio”], ha subito a sua volta delle importanti modifiche da parte del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con specifico riferimento all’art. 1, c. 2, l. pp)[efn_note]Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche,  diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione  professionale  è  resa  o l’operazione è eseguita;[/efn_note], per quanto riguarda la definizione di titolare effettivo, e all’art. 20[efn_note]

1 – Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone  fisiche  cui,  in  ultima  istanza,  è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero  il  relativo controllo.

2 – Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la  titolarità  di  una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente,  detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di  una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per  cento  del  capitale  del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3 – Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile  la  proprietà  diretta  o  indiretta  dell’ente,  il  titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili  in  assemblea ordinaria;

b) del  controllo  di  voti  sufficienti  per  esercitare  un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

4 – Qualora l’applicazione dei criteri di cui  ai  precedenti  commi  non consenta di individuare  univocamente  uno  o  più  titolari  effettivi,  il titolare effettivo coincide con la  persona  fisica  o  le  persone  fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5 – Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,  n.  361,  sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6 – I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate  ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.[/efn_note], completamente modificato e rubricato “Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti  diversi dalle persone fisiche”.

Alla luce delle recenti modifiche, si pone quindi il problema, anche per i trust ed i soggetti ad essi collegati in base alla definizione di titolare effettivo, di individuare le casistiche per le quali, con riferimento agli investimenti esteri ed alle attività estere di natura finanziaria, siano previsti obblighi di monitoraggio.

 

TRUST E NOZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

In base alla gerarchia delle fonti normative, l’art.3, par.1, n.6, l. b), della Direttiva 849/2015 UE del 20/05/2015[efn_note]relativa alla  prevenzione  dell’uso  del  sistema  finanziario  a  fini  di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva  2006/70/CE della Commissione.[/efn_note] (IV direttiva antiriciclaggio), così come modificata dalla Direttiva 843/2018 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018  (V direttiva antiriciclaggio), specifica la nozione di titolare effettivo che, in caso di trust, include:

i) il costituente o i costituenti;

ii) il «trustee» o i «trustee»;

iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;.

La normativa italiana, con riferimento al combinato disposto degli artt. 20, c.5 e 22, c.5, D.Lgs. 231/2007, risulta allineata alla normativa sovranazionale.

L’art. 20, c. 5 sancisce infatti che “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,  sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione”.

L’art. 22, c.5, specifica inoltre che: “I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi  della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del  trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei  fiduciari, del guardiano ovvero di altra  persona per  conto  del  fiduciario,  ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri  mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni  per un  periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità  di  cui  all’articolo 21, comma 2, lettera  a) e b). I medesimi  fiduciari  che,  in  tale  veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Per concludere, sembrerebbero tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi a dichiarare gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i seguenti soggetti, cumulativamente, se qualificati titolari effettivi dell’investimento:

  • il disponente (settlor) /i disponenti (settlors);
  • il beneficiario (beneficial owner) / i beneficiari (beneficial owners)
  • il trustee / i trustees e quindi il trust stesso quale soggetto autonomo assimilato agli enti non commerciali, possessore diretto e formale dell’investimento.
  • il guardiano (protector) / i guardiani (protectors);
  • qualunque altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo sui beni conferiti in trust, attraverso la proprietà diretta, indiretta o attraverso altri mezzi.

La nuova definizione di titolare effettivo per i trust si differenzia sostanzialmente dalla definizione previgente per due aspetti principali:

  • l’ampliamento dei soggetti che possono essere considerati titolari effettivi;
  • l’eliminazione di qualsiasi soglia quantitativa con riferimento alla percentuale di patrimonio detenuto dal trust e riferibile al titolare effettivo.

Si ritiene comunque che, a prescindere dalla nuova definizione di titolare effettivo, per le parti ancora compatibili si dovrà comunque fare riferimento al Provvedimento 151663/2013[efn_note]Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.[/efn_note], il quale ovviamente fa riferimento alla disciplina precedente.

Tuttavia ci sono aspetti ancora dubbi.

In primis, non è chiaro quale sia la quota di partecipazione al trust che il soggetto titolare effettivo deve indicare.

Fonti autorevoli di dottrina[efn_note]M.Piazza, “il punto”, fiscalità e commercio internazionale, 6, 2018, p. 78. M. Piazza, M. Laguardia, “Quadro RW: le novità sui titolari effettivi e valute virtuali”, il Fisco, 23/2018.[/efn_note] hanno già espresso delle posizioni in proposito ipotizzando che:

  • i disponenti debbano indicare una quota proporzionale a quanto conferito nel trust;
  • il guardiano dovrà dichiarare il 100% in quanto ha il controllo indiretto dell’intero patrimonio;
  • i beneficiari dovranno indicare le quote ad essi spettanti in base a quanto stabilito nell’atto istitutivo di trust.

 

ADEMPIMENTI IN CAPO AL TRUST ED AI TITOLARI EFFETTIVI

Come detto in precedenza, per attenersi agli obblighi imposti ai fini del monitoraggio fiscale, i soggetti obbligati devono compilare il Quadro RW.

Tale Quadro dichiarativo non è un quadro reddituale bensì un quadro di riepilogo, dove vanno indicati gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Al titolare effettivo del trust quindi non spettano gli obblighi di dichiarazione dei redditi prodotti dalle attività e dagli investimenti esteri, essendo gli stessi di esclusiva competenza del titolare del reddito.

Nell’RW sarà necessario indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, anche se nel corso dello stesso il titolare effettivo ha totalmente disinvestito.

Come ricorda la Circolare AdE 38E/2013, il contribuente è tenuto a verificare se durante il periodo di imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche solo per un giorno.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 151663 del 18 dicembre 2013 ha inoltre sancito che quando il contribuente risulti titolare effettivo di una partecipazione in società collocata in un Paese non collaborativo è necessario applicare l’approccio “look through”.

Come chiarito dallo stesso provvedimento, tale approccio consiste nel monitorare analiticamente il valore dei beni sottostanti detenuti tramite il veicolo. L’approccio “look through” trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in società quando queste ultime sono residenti in Stati “non collaborativi” (inclusi nella “white list” del D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni) tuttavia, con riguardo agli altri istituti, tra i quali occorre includere il trust, si applica sempre, a prescindere dal Paese di residenza degli stessi.

Siccome ai fini della normativa antiriciclaggio non sono più previsti dei limiti quantitativi per la determinazione del titolare effettivo, sembrerebbe che tale approccio debba applicarsi a tutti i beneficiari determinati del trust (residente o non residente in Italia) che risultano residenti nel territorio dello Stato, nonché gli altri soggetti considerati titolari effettivi in base al combinato disposto degli artt. 20, c.5 e 22, c.5, D.Lgs. 231/2007, come recentemente modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

Esempio Trust

In questo caso CAIO, essendo beneficiario e quindi titolare effettivo del trust X, dovrà assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale e compilare il Quadro RW, in base alla sua quota di partecipazione, con riferimento a:

  • conti correnti esteri;
  • Titoli;
  • Beni immobili.

Inoltre, in base alla nuova normativa antiriciclaggio e condividendo i più recenti orientamenti dottrinali[efn_note]Vedi Piazza M. opera citata. [/efn_note], dovranno assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale anche:

  • TIZIO, in quanto disponente, per una quota proporzionale a quanto conferito nel trust;
  • il Trustee;
  • MEVIO, in quanto guardiano, per il totale delle attività ed degli investimenti detenuti all’estero dal trust

Il criterio look through dovrà essere applicato anche nel caso di controllo indiretto a catena.

Trust look through

In questo caso CAIO, essendo beneficiario e quindi titolare effettivo del Trust X, dovrà assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale e compilare il Quadro RW, in base alla sua quota di partecipazione, con riferimento a:

  • conti correnti esteri;
  • Titoli;
  • Beni immobili (detenuti per il tramite della società A).

Inoltre, in base alla nuova normativa antiriciclaggio e condividendo i citati orientamenti dottrinali, dovranno assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale anche:

  • TIZIO, in quanto disponente, per una quota proporzionale a quanto conferito nel trust;
  • il trustee;
  • MEVIO, in quanto guardiano, per il totale delle attività ed degli investimenti detenuti all’estero dal trust

L’approccio look through si applica inoltre ai soggetti italiani, titolari effettivi di trust esteri.

Trust approccio look through

Anche in questo caso CAIO, essendo beneficiario e quindi titolare effettivo del Trust X con residenza nella Repubblica di San Marino, dovrà assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale e compilare il Quadro RW, in base alla sua quota di partecipazione, con riferimento a:

  • conti correnti esteri;
  • titoli (obbligazioni) esteri;
  • beni immobili detenuti all’estero.

Inoltre, in base alla nuova normativa antiriciclaggio e condividendo i citati orientamenti dottrinali, dovranno assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale anche:

  • TIZIO, in quanto disponente, per una quota proporzionale a quanto conferito nel trust;
  • MEVIO, in quanto guardiano, per il totale delle attività ed degli investimenti detenuti all’estero dal trust

Per quanto riguarda la comunicazione da parte del trustee, come detto precedentemente condividendo gli ultimi orientamenti dottrinali, la stessa dovrebbe riguardare tutti i beni amministrati dal trust e localizzati fuori dal territorio dello Stato.

Questa impostazione supera quanto previsto al paragrafo 1.1.1 “In caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche…” dalla circolare 38/E 2013 che essenzialmente stabilisce l’esonero della comunicazione da parte del trustee nel caso in cui sussistano titolari effettivi residenti dell’intero patrimonio del trust.

 

TIPI DI TRUST AI FINI DEL MONITORAGGIO

Secondo quanto sancito dalla Circolare AdE 48E/2007, ai fini fiscali i trust si distinguono a seconda che l’atto identifichi o meno i beneficiari.

Di conseguenza si possono avere:

  • trust opachi, ovvero quei trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.
  • trust trasparenti, ovvero quei trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi.

Ogniqualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia attribuibile ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso va considerato come mero soggetto interposto ed il patrimonio ad esso formalmente imputato, nonché il reddito da questo prodotto, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità[efn_note]La Circolare AdE 43/E/2009 specifica che l’interposizione comporta una rideterminazione del reddito come se il trust non esistesse, e quindi in capo al soggetto nei cui confronti l’interposizione stessa si realizza.[/efn_note].

Di conseguenza, i trust residenti in Italia, non fittiziamente interposti, ricompresi tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (enti non commerciali), sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

Trust residenti

Come stabilito nella circolare AdE 38E/2013, “relativamente ai trust trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti”.

Come visto in precedenza, la circolare precisa che nel caso in cui sussistano titolari effettivi (residenti) dell’intero patrimonio del trust, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

Alla luce della nuova definizione di “titolare effettivo” del trust introdotta nell’articolo 1, comma 2, lettera pp) e nell’articolo 22, comma 5 del D. Lgs. 231 del 2007 come richiamato in precedenza, che considera “titolari effettivi” del trust il fondatore, il fiduciario o i fiduciari, il guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classi di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, appare logico estendere l’esonero dalla compilazione del quadro RW non solo al trustee, ma anche a tutti gli altri soggetti non beneficiari che in base alla citata normativa sono considerati “titolari effettivi”.

Per fugare ogni dubbio in merito, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria e risolvere il disallineamento interpretativo tra nuova normativa e antecedenti documenti di prassi.

Inoltre, come stabilito dal provvedimento 151663/2013[efn_note]Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.[/efn_note], il Trustee avrà l’onere di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati necessari per assolvere i doveri di monitoraggio fiscale ovvero:

  • quota di partecipazione al patrimonio;
  • il valore degli investimenti e attività detenuti all’estero dal trust anche indirettamente;
  • i dati identificativi dei soggetti esteri.

 Trust non residenti

In questo caso si tratta di analizzare la posizione di eventuali soggetti titolari effettivi di trust residenti all’estero.

Anche qui la circolare 38E/2013 stabilisce che i beneficiari individuati residenti in Italia sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust quando sono considerati titolari effettivi ai fini della normativa antiriciclaggio.

Il soggetto titolare effettivo individuato secondo la novellata disciplina in materia di monitoraggio fiscale e di antiriciclaggio, dovrà indicare tutte le attività estere detenute dal trust estero, applicando l’approccio look through e quindi non solo quelle detenute direttamente ma anche quelle detenute per il tramite di altri soggetti esteri situati in stati non collaborativi.